Dichiarazione solenne sull’Unione europea 
Preambolo
 

 “I capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in Consiglio europeo:risoluti a proseguire l’opera intrapresa in base ai trattati di Parigi e di Roma e a creare un’Europa unita, più che mai necessaria a far fronte ai pericoli della situazione mondiale e in grado di assumere la responsabilità che le incombe in ragione del suo ruolo politico, del suo potenziale economico e dei suoi molteplici legami con altri popoli.considerando che l’idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell’integrazione economica e della cooperazio­ne politica nonché la necessità di nuovi sviluppi ri­spondono ai desideri dei popoli democratici europei per i quali il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è un mezzo di espressione indispensabile,decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti nelle costituzioni e nelle leggi degli Stati membri, nella convenzione euro­pea per la protezione dei diritti dell’Uomo e nella Carta sociale europea, segnatamente la libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale, convinti che, per risolvere i gravi problemi economici che si pongono agli Stati membri, la Comunità deve rafforzare la sua coesione, ritrovare il suo dinamismo e approfondire la sua azione nei settori finora insuffi­cientemente esplorati, risoluti ad accordare un elevato grado di priorità al progresso sociale della Comunità ed in particolare al problema dell’occupazione, con lo sviluppo della poli­tica sociale europea, convinti che assumendosi all’unisono in politica estera, anche su aspetti politici della sicurezza, l’Europa può contribuire al mantenimento della pace, rammentando le decisioni da essi adottate a Parigi il 21 ottobre 1972 e il 10 dicembre 1974, il documento sull’identità europea del 14 dicembre 1973 e la dichia­razione del Consiglio Europeo dell'Aia del 30 novembre 1976 relativa all'identificazione graduale dell’Unione europea.determinati a giungere a una concezione politica comune. globale e coerente e riaffermando la loro volontà di trasformare insieme delle relazioni fra i rispettivi Stati in un'Unione europea.
hanno adottato quanto segue:
 

Dichiarazione solenne sull’Unione europea 
 
1. Obiettivi
 
1.1. I capi di Stato o di governo confermano il loro impegno a progredire sulla via di un’unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati membri della Comunità europea, fondandosi sulla consapevolezza di una comunanza di destini e sulla volontà di affermare l’identità europea. 
1.2. I capi di Stato o di governo confermano la dichiarazione sulla democrazia adottata dal Consiglio europeo l’8 aprile 1978 che precisa che il rispetto e il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei diritti dell’Uomo in ogni Stato membro costituiscono elementi essenziali dell’appartenenza alle Comunità eu­ropee. 
1.3. Al fine di suscitare una solidarietà e un’azione comune sempre più ampie, la costruzione europea deve essere orientata maggiormente verso i suoi obiettivi politici generali, metodi di decisione più efficaci, una maggiore coerenza e uno stretto coordinamento dei suoi vari settori nonché verso la ricerca di politiche comuni in tutti i campi d’interesse comune, sia all’in­terno della Comunità sia nei confronti dei paesi terzi. 
1.4. Desiderosi di consolidare i progressi finora realizzati sulla via dell’Unione europea sia nel campo economico sia in quello politico, i capi di Stato o di governo riaffermano i seguenti obiettivi: 
1.4.1. rafforzare e proseguire lo sviluppo delle Comunità, che sono il nucleo dell’Unione europea, mediante l’approfondimento delle politiche esistenti e l’elaborazione di politiche nuove nel quadro dei trattati di Parigi e di Roma; 
1.4.2. rafforzare e sviluppare la cooperazione politica europea mediante l’elaborazione e l’adozione di posizioni comuni e di un’azione comune attraverso l’intensificazione delle consultazioni nel campo della politica estera, compreso il coordinamento delle posizioni degli Stati membri sugli aspetti politici ed economici della sicurezza, per promuovere ed agevolare il progressivo sviluppo di tali posizioni e di una tale azione in un numero crescente di settori della politica estera; 
1.4.3. promuovere le seguenti attività, nella misura in cui non possono essere svolte nell’ambito dei trattati: 
— una cooperazione più stretta in materia culturale per affermare la consapevolezza di un’eredità culturale comune quale elemento dell’identità europea; 
— un ravvicinamento di taluni settori della legislazio­ne degli Stati membri allo scopo di facilitare le relazioni reciproche fra i rispettivi cittadini; 
(1) Sedicesima Relazione generale, n. 17; Boll. CE 1-1983, punto 2.4.3: Boll. CE 4-1983, punti 2.4.6 e 2.4.7.
 
— un’analisi comune ed azioni concertate per far fronte ai problemi internazionali dell’ordine pubblico, alle manifestazioni di grave violenza, alla criminalità internazionale organizzata e, in generale, alla delinquenza internazionale.
 
2. Istituzioni
 
I capi di Stato o di governo sottolineano l’importanza di una maggiore coerenza e di un più stretto coordinamento a tutti i livelli delle attuali strutture delle Comunità europee e della cooperazione politica europea ai fine di permettere un’azione globale e coerente in vista della realizzazione dell’Unione europea. 
Le questioni di competenza delle Comunità europee sono disciplinate dalle disposizioni e procedure fissate ai sensi dei trattati di Parigi e di Roma e degli accordi complementari. Per le questioni che rientrano nel cam­po della cooperazione politica, si applicano le procedu­re convenute nelle relazioni di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra (1981) e, se del caso, altre procedure da convenire.
 
 
2.1. Consiglio europeo
 
2.1.1. 11 Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo ed il presidente della Commissione, assistiti dai ministri degli affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione.
 
2.1.2. Nella prospettiva dell’Unione europea, il Consiglio europeo:
• imprime alla costruzione europea un impulso politico generale:
• definisce gli orientamenti che favoriscono la costru­zione europea e fornisce linee direttrici di carattere politico generale per le Comunità europee e la coopera­zione politica europea:
• delibera sui problemi dell’Unione europea nei suoi vari aspetti assicurandone la coerenza:
• apre alla cooperazione nuovi settori di attività:
• esprime solennemente la posizione comune nei pro­blemi relativi alle relazioni esterne.
 
2. 1.3. Quando il Consiglio europeo agisce nelle materie di competenza delle Comunità europee, opera quale Consiglio ai sensi dei trattati.
 
2. 1.1 Il Consiglio europeo presenterà al Parlamento europeo una relazione a seguito di ogni riunione. Tale relazione sarà presentata almeno una volta per presidenza dal Presidente del Consiglio europeo. 
Il Consiglio europeo presenterà altresì al Parlamento europeo una relazione scritta annua relativa ai progres­si realizzati sulla via dell’Unione europea. Nelle discussioni cui tali relazioni daranno luogo il Consiglio europeo sarà normalmente rappresentato dal suo presidente o da uno dei suoi membri.
 
2.2. Il Consiglio e i suoi membri
 
2.2.1. La coerenza e la continuità dei lavori necessari alla prosecuzione della costruzione dell’Unione euro­pea nonché la preparazione delle riunioni del Consiglio europeo rientrano nella responsabilità del Consiglio (affari generali) e dei suoi membri. Per ravvicinare l’apparato istituzionale della Comunità e quello della cooperazione politica, il Consiglio tratta le materie che ad esso competono in virtù dei trattati secondo le procedure previste da questi ed i suoi membri tratteranno altresì, secondo le procedure appropria­te, qualsiasi altra materia dell’Unione europea, in par­ticolare le materie che riguardano la cooperazione poli­tica.Gli Stati membri si fanno rappresentare conformemen­te alle rispettive disposizioni costituzionali.

 
2.2.2. L’applicazione delle procedure di decisione previste dai trattati di Parigi e di Roma ha un’importanza decisiva per migliorare la capacità di agire delle Comunità europee. 
In sede di Consiglio si coglierà ogni possibilità suscettibile di facilitare il raggiungimento della decisione, ivi compreso. nei casi in cui è richiesta l’unanimità, il ricorso all’astensione.
 
2.2.3. Per promuovere l’obiettivo di una Europa che si esprime all’unisono e agisce in comune nei settore della politica estera, i governi degli Stati membri si sforzano continuamente di aumentare l’efficacia della cooperazione politica e cercano in particolare di facili­tare il processo decisionale per giungere più rapida­mente a posizioni comuni.Essi hanno recentemente adottato nuove disposizioni con il rapporto di Londra del 13 ottobre 1981. In base all’esperienza, essi proseguiranno su questa strada, in particolare mediante: 
• il potenziamento delle attribuzioni della Presidenza in materia di iniziativa, di coordinamento e di rappre­sentanza nei confronti dei paesi terzi;
• l’appropriato rafforzamento del sostegno operativo accordato alle presidenze successive, adeguato ai cre­scenti compiti che debbono assolvere. 

2.3. Il Parlamento europeo
 
2.3. 1. L’Assemblea selle Comunità europee svolge una funzione essenziale nello sviluppo dell’Unione eu­ropea. 
2.3.2. Il Parlamento europeo discute su tutte le materie di competenza dell’Unione europea, compresa la cooperazione politica europea. Per le materie di competenza delle Comunità europee, esso delibera conformemente alle disposizioni e secondo le procedure sta­bilite nei trattati che istituiscono le Comunità europee e negli accordi che li completano. 
2.3.3. Oltre alle procedure di consultazione contem­plate dai trattati, il Consiglio, i suoi membri e la Com­missione. secondo le rispettive competenze, risponde­ranno:
— alle interrogazioni orali e scritte del Parlamento.
— alle risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza e di portata generale, su cui il Parlamento chiede le loro osservazioni.
 
2.3.4. La presidenza si rivolge al Parlamento europeo all’inizio del suo periodo di esercizio e presenta il suo programma. Alla fine del suo periodo di esercizio essa presenta al Parlamento europeo una relazione sui pro­gressi realizzati.La presidenza informa regolarmente il Parlamento eu­ropeo, per il tramite della commissione politica, sui temi di politica estera esaminati nel contesto della coo­perazione politica europea.
La presidenza rivolge, una volta all’anno, una comuni­cazione al Parlamento europeo in seduta plenaria sui progressi nel settore della cooperazione politica.
 
2.3.5. Prima della designazione del presidente della Commissione, il presidente dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sente l’opinione dell’ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo.Dopo la nomina dei membri della Commissione da parte dei governi degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo il suo programma per un dibattito e un voto su tale programma.
 
2.3.6 Il Consiglio terrà dei colloqui con il Parlamento europeo e con la Commissione al fine di migliorare, nel quadro di un nuovo accordo, la concertazione ai sensi della dichiarazione comune del 4 marzo 1975 e di ampliarla.
 
2.3.7. oltre alle consultazioni previste dai trattati in merito a taluni accordi internazionali, il parere del Parlamento europeo viene chiesto:
• prima della conclusione di altri accordi internazio­nali d’importanza rilevante conclusi dalla Comunità,
• prima dell’adesione di uno Stato alla Comunità europea. 
Le procedure esistenti per l’informazione riservata e ufficiosa del Parlamento europeo in merito all’anda­mento dei negoziati sono estese, tenendo conto dell’urgenza, a tutti gli accordi internazionali di importanza rilevante conclusi dalle Comunità.

 
2.4. La Commissione
 
I capi di Stato o di governo sottolineano la particolare importanza della Commissione come custode dei trat­tati di Parigi e di Roma e forza animatrice del processo di integrazione europea. Essi confermano la convenienza di un più frequente ricorso, nel quadro dei trattati, alla delega di competenze alla Commissione. Oltre ai suoi compiti e poteri che le derivano dai trattati stessi, essa è pienamente associata ai lavori attinenti alla Cooperazione politica europea ed a eventuali altre attività nell’ambito dell’Unione europea.
 
2.5. La Corte di giustizia
 
Nel processo verso l’Unione europea, un ruolo fonda­mentale spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee, che garantisce l’osservanza e l’evoluzione del diritto comunitario. Tenendo conto delle disposizioni costituzionali dei rispettivi Stati, i capi di Stato o di governo convengono di prevedere, caso per caso, l’in­serimento, all’occorrenza, nelle convenzioni internazio­nali tra gli Stati membri di una clausola che attribuisca alla Corte di giustizia una opportuna competenza in materia di interpretazione dei testi.
 
3. Campo d’azione 

3.1. Comunità europee
 
I capi di Stato o di governo, nell’intento di dare nuovo impulso, su un ampio fronte, allo sviluppo di politiche comunitarie, sottolineano l’importanza delle seguenti politiche. 
3.1.1. Strategia economica globale nella Comunità per lottare contro la disoccupazione e l’inflazione e per favorire la convergenza dei livelli di sviluppo economi­co dei paesi membri. Deve essere data la priorità all’in­centivazione dell’investimento produttivo e al miglio­ramento della concorrenzialità in modo da creare posti di lavoro stabili, da suscitare una crescita economica sostenuta e da ridurre la disoccupazione. In tale conte­sto, sia a livello comunitario che a livello nazionale deve essere intrapresa un’azione efficace nel settore sociale per ridurre la disoccupazione, in particolare con un’azione specifica a favore dei giovani, nonché con una migliore armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale.
 
3.1.2. Un più efficace coordinamento delle politiche economiche nazionali necessario per conseguire gli obiettivi generali della Comunità, affinché i principali obiettivi economici e settoriali degli Stati membri siano compatibili con il mantenimento e il rafforzamento della Comunità nonché con l’obiettivo del consolida­mento del Sistema monetario europeo. 

3.1.3. Rafforzamento del Sistema monetario europeo, che contribuisce al consolidamento di una zona di stabilità monetaria in Europa e alla creazione di un am­biente economico internazionale più stabile, in quanto elemento chiave di progresso verso l’Unione economica e monetaria e la creazione di un Fondo monetario europeo.
 
3.1.4. Definizione di strumenti e di meccanismi Co­munitari che consentano di svolgere un’azione confor­me alla situazione e alle esigenze specifiche degli Stati membri meno prosperi, cercando di trovare una solu­zione ai loro problemi strutturali per assicurare lo sviluppo armonioso della Comunità.
 
3.1.5. Data l’importanza delle relazioni esterne della Comunità, potenziamento della politica commerciale comune e sviluppo della sua politica economica esterna sulla base di posizioni comuni; la Comunità concretizzerà in tal modo la sua particolare responsabilità in quanto partner principale negli scambi mondiali, nonché il suo impegno a favore di un sistema di scambi libero ed aperto. 
In tale contesto, è necessario migliorare e coordinare le politiche nazionali e comunitarie di cooperazione allo sviluppo, per meglio rispondere alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e all’interdipendenza esistente tra l’Europa e tali paesi. nonché per rafforzare il ruolo d’incentivazione dell’Europa nelle relazioni tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo.
 
3.1.6. Realizzazione completa del mercato interno in conformità dei trattati, in particolare soppressione degli ostacoli che ancora ritardano la libera circolazione delle merci. dei capitali e dei servizi nonché prosecuzione dello sviluppo di una politica comune dei trasporti.

3.1.7. Prosecuzione dello sviluppo della politica agri­cola comune in armonia con le altre politiche, rispet­tandone gli obiettivi stabiliti nel trattato e i principi d’unità del mercato, della preferenza comunitaria e del­la solidarietà finanziaria, e tenendo conto della necessi­tà di assicurare agli agricoltori un livello di vita equo e di raggiungere. in determinati settori, un migliore equi­librio di mercato. Maritano un’attenzione particolare i problemi delle regioni agricole sfavorite, comprese talune regioni mediterranee il cui sviluppo dipende largamente dall’agricoltura.
 
3.1.8. Sviluppo di una strategia industriale a livello comunitario per potenziare l’industria, renderla con­correnziale e creare in Europa posti di lavoro produttivi, segnatamente incoraggiando investimento e innovazione. Per dare alla Comunità i mezzi di un potente sviluppo a lungo termine sarà rinforzata, con la realiz­zazione di progetti di interesse comune, la cooperazio­ne tra imprese nelle tecnologie di punta.Gli sforzi compiuti dall’industria e dai Governi nei settori dell’energia e della ricerca saranno completati da un coordinamento e da azioni appropriate a livello comunitario.
 
3.1.9. Sviluppo di politiche regionale e sociale delle Comunità, che comporta in particolare un trasferimento di risorse verso le regioni meno ricche, affinché tutti gli strumenti e le politiche comunitarie possano svolge­re completamente il loro ruolo e favorire la convergen­za e uno sviluppo equilibrato.
 
3.2. Politica estera
 
Per far fronte ai problemi crescenti della politica internazionale, il necessario potenziamento della cooperazione politica europea deve essere in particolare assicurato mediante le seguenti disposizioni:
• approfondimento delle consultazioni per rendere possibile, in tempo utile, azioni comuni in relazione a tutti i problemi rilevanti di politica estera, che presentino un interesse per i Dieci nel loro insieme;
• per ciascuno di tali problemi, consultazione degli altri Stati membri prima di stabilire posizioni definitive. I capi di Stato o di governo sottolineano il loro impegno a far sì che ogni Stato membro, nell’assumere posizioni o nell’adottare azioni nazionali, tenga pienamente conto delle posizioni degli altri partner e attribuisca la giusta importanza all’adozione di posizioni comuni europee e alla loro attuazione;
• sviluppo ed estensione della prassi secondo la quale le opinioni dei Dieci sono definite e consolidate sotto forma di posizioni comuni, che rappresentano allora un punto centrale di riferimento per le politiche degli Stati membri;
• sviluppo progressivo e definizione di principi e di obiettivi comuni, nonché identificazione di interessi comuni per accrescere le possibilità dì azione congiunta nel settore della politica estera;
• coordinamento delle posizioni degli Stati membri sugli aspetti politici ed economici della sicurezza,
• aumento dei contatti con i paesi terzi per attribuire maggior peso ai Dieci in quanto interlocutore nel settore della politica estera;
• cooperazione più stretta sul piano diplomatico e amministrativo tra i rappresentanti dei Dieci nei paesi terzi:
• ricerca di posizioni comuni in occasione di confe­renze internazionali importanti cui partecipino uno o più dei Dieci e al cui ordine del giorno figurino problemi trattati nell’ambito della cooperazione politica;
• maggiore considerazione per il contributo che il Parlamento europeo apporta all’elaborazione di una politica estera coordinata dei Dieci. 
 
3.3. Cooperazione culturale
 
In modo complementare rispetto all’azione della Co­munità, e pur sottolineando che, data l’appartenenza dei loro Stati al Consiglio d’Europa, essi mantengono il loro fermo appoggio e la loro partecipazione alle attivi­tà culturali di quest’ultimo, i capi di Stato o di governo convengono di promuovere, incoraggiare o agevolare quanto segue, tenendo conto delle rispettive disposizio­ni costituzionali:
• sviluppo delle attività della Fondazione europea e dell’Istituto universitario europeo di Firenze;
• più stretta collaborazione tra gli istituti di insegna­mento superiore, anche per quanto riguarda gli scambi di professori e di studenti:
• intensificazione del reciproco scambio di esperienze, in particolare tra i giovani, e potenziamento dell'insegnamento delle lingue degli Stati membri della Comunità 
• migliore conoscenza degli altri Stati membri della
Comunità e maggiore informazione sulla storia e la cultura europea per promuovere una coscienza europea;
• esame dell’opportunità di intraprendere un’azione comune per tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale:
• esame della possibilità di promuovere attività comuni nei settori della promozione culturale, in particolare per quanto riguarda i mezzi audiovisivi;
• maggiori contatti tra scrittori e creatori degli Stati membri e maggiore diffusione delle loro opere sia nella Comunità che all'esterno:
• coordinamento più stretto dell’attività culturale nei paesi terzi nell'ambito della cooperazione politica.

3.4. Riavvicinamento delle legislazioni
 
3.4.1. il riavvicinamento delle legislazioni nell’ambito delle competenze delle Comunità europee continuerà ad essere perseguito ed intensificato utilizzando in modo efficace gli strumenti di azione previsti dai trat­tati A tale riguardo dovrà essere accordata una particolare attenzione a un più intenso ravvicinamento nei settori della proprietà commerciale e industriale, della tutela dei consumatori e, nella misura necessaria, del diritto delle società.
 
3.4.2. In modo complementare rispetto al ravvicina­mento delle legislazioni nell’ambito delle Comunità europee e tenendo pienamente conto, in particolare, dei lavori del Consiglio d’Europa, gli Stati membri cercheranno di ravvicinare altri settori della loro legislazione ricorrendo agli strumenti appropriati, comprese con­venzioni internazionali. Uno sforzo particolare sarà compiuto per attuare o completare al più presto le con­venzioni internazionali già negoziate tra gli Stati membri nel contesto comunitario, in particolare quelle pre­viste dai trattati. 

3.4.3. Tra i nuovi compiti che possono servire a realizzare l’Unione europea occorre tener presenti in particolare i seguenti: 
• la creazione degli strumenti giuridici atti a rafforzare, in particolare in materia civile e commerciale, la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e a rendere in tal modo più efficace e meno gravosa l’amministrazione della giustizia;
• la cooperazione nel settore della repressione delle infrazioni del diritto comunitario;
• l’identificazione dei settori del diritto penale e della procedura in cui una cooperazione tra Stati membri potrebbe essere auspicabile.

 
4. Disposizioni finali
 
4.1. I capi di Stato o di governo sottolineano la correlazione esistente tra l’appartenenza alle Comunità eu­ropee e la partecipazione alle attività descritte qui sopra. 

4.2. L’Unione europea si realizza approfondendo ed estendendo il campo di applicazione delle attività europee per coprire in modo coerente, benché su basi giuridiche diverse, una parte sempre maggiore delle relazioni tra gli Stati membri e delle loro relazioni esterne. 

4.3. I capi di Stato o di governo sottoporranno la presente Dichiarazione ad una revisione generale quando i progressi realizzati nell’unificazione europea lo giustificheranno e al più tardi cinque anni dopo la firma della Dichiarazione.Alla luce dei risultati di questa revisione essi decideranno in merito all’incorporazione dei progressi realizzati in un trattato sull’Unione europea. A questo riguardo sarà richiesto il parere del Parlamento europeo.

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