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“I capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità
europee, riuniti in Consiglio europeo:risoluti a proseguire l’opera
intrapresa in base ai trattati di Parigi e di Roma e a creare un’Europa
unita, più che mai necessaria a far fronte ai pericoli della situazione
mondiale e in grado di assumere la responsabilità che le incombe in
ragione del suo ruolo politico, del suo potenziale economico e dei suoi
molteplici legami con altri popoli.considerando che l’idea europea, i
risultati acquisiti nei settori dell’integrazione economica e della
cooperazione politica nonché la necessità di nuovi sviluppi
rispondono ai desideri dei popoli democratici europei per i quali il
Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è un mezzo di
espressione indispensabile,decisi a promuovere insieme la democrazia
basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti nelle costituzioni e nelle
leggi degli Stati membri, nella convenzione europea per la protezione
dei diritti dell’Uomo e nella Carta sociale europea, segnatamente la
libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale, convinti che, per
risolvere i gravi problemi economici che si pongono agli Stati membri, la
Comunità deve rafforzare la sua coesione, ritrovare il suo dinamismo e
approfondire la sua azione nei settori finora insufficientemente
esplorati, risoluti ad accordare un elevato grado di priorità al
progresso sociale della Comunità ed in particolare al problema dell’occupazione,
con lo sviluppo della politica sociale europea, convinti che assumendosi
all’unisono in politica estera, anche su aspetti politici della
sicurezza, l’Europa può contribuire al mantenimento della pace,
rammentando le decisioni da essi adottate a Parigi il 21 ottobre 1972 e il
10 dicembre 1974, il documento sull’identità europea del 14 dicembre
1973 e la dichiarazione del Consiglio Europeo dell'Aia del 30 novembre
1976 relativa all'identificazione graduale dell’Unione
europea.determinati a giungere a una concezione politica comune. globale
e coerente e riaffermando la loro volontà di trasformare insieme delle
relazioni fra i rispettivi Stati in un'Unione europea.
hanno adottato quanto segue:
Dichiarazione solenne sull’Unione europea
1. Obiettivi
1.1. I capi di Stato o di governo confermano il loro impegno a progredire
sulla via di un’unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati
membri della Comunità europea, fondandosi sulla consapevolezza di una
comunanza di destini e sulla volontà di affermare l’identità
europea.
1.2. I capi di Stato o di governo confermano la dichiarazione sulla
democrazia adottata dal Consiglio europeo l’8 aprile 1978 che precisa
che il rispetto e il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei
diritti dell’Uomo in ogni Stato membro costituiscono elementi essenziali
dell’appartenenza alle Comunità europee.
1.3. Al fine di suscitare una solidarietà e un’azione comune sempre
più ampie, la costruzione europea deve essere orientata maggiormente
verso i suoi obiettivi politici generali, metodi di decisione più
efficaci, una maggiore coerenza e uno stretto coordinamento dei suoi vari
settori nonché verso la ricerca di politiche comuni in tutti i campi d’interesse
comune, sia all’interno della Comunità sia nei confronti dei paesi
terzi.
1.4. Desiderosi di consolidare i progressi finora realizzati sulla via
dell’Unione europea sia nel campo economico sia in quello politico, i
capi di Stato o di governo riaffermano i seguenti obiettivi:
1.4.1. rafforzare e proseguire lo sviluppo delle Comunità, che sono il
nucleo dell’Unione europea, mediante l’approfondimento delle politiche
esistenti e l’elaborazione di politiche nuove nel quadro dei trattati
di Parigi e di Roma;
1.4.2. rafforzare e sviluppare la cooperazione politica europea mediante l’elaborazione
e l’adozione di posizioni comuni e di un’azione comune attraverso l’intensificazione
delle consultazioni nel campo della politica estera, compreso il
coordinamento delle posizioni degli Stati membri sugli aspetti politici ed
economici della sicurezza, per promuovere ed agevolare il progressivo
sviluppo di tali posizioni e di una tale azione in un numero crescente di
settori della politica estera;
1.4.3. promuovere le seguenti attività, nella misura in cui non possono
essere svolte nell’ambito dei trattati:
— una cooperazione più stretta in materia culturale per affermare la
consapevolezza di un’eredità culturale comune quale elemento dell’identità
europea;
— un ravvicinamento di taluni settori della legislazione degli Stati
membri allo scopo di facilitare le relazioni reciproche fra i rispettivi
cittadini;
(1) Sedicesima Relazione generale, n. 17; Boll. CE 1-1983, punto 2.4.3:
Boll. CE 4-1983, punti 2.4.6 e 2.4.7.
— un’analisi comune ed azioni concertate per far fronte ai problemi
internazionali dell’ordine pubblico, alle manifestazioni di grave
violenza, alla criminalità internazionale organizzata e, in generale,
alla delinquenza internazionale.
2. Istituzioni
I capi di Stato o di governo sottolineano l’importanza di una maggiore
coerenza e di un più stretto coordinamento a tutti i livelli delle
attuali strutture delle Comunità europee e della cooperazione politica
europea ai fine di permettere un’azione globale e coerente in vista
della realizzazione dell’Unione europea.
Le questioni di competenza delle Comunità europee sono disciplinate dalle
disposizioni e procedure fissate ai sensi dei trattati di Parigi e di Roma
e degli accordi complementari. Per le questioni che rientrano nel campo
della cooperazione politica, si applicano le procedure convenute nelle
relazioni di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra (1981) e, se
del caso, altre procedure da convenire.
2.1. Consiglio europeo
2.1.1. 11 Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo ed il
presidente della Commissione, assistiti dai ministri degli affari esteri
degli Stati membri e da un membro della Commissione.
2.1.2. Nella prospettiva dell’Unione europea, il Consiglio europeo:
•
imprime alla costruzione europea un impulso politico generale:
•
definisce gli orientamenti che favoriscono la costruzione europea e
fornisce linee direttrici di carattere politico generale per le Comunità
europee e la cooperazione politica europea:
• delibera sui problemi
dell’Unione europea nei suoi vari aspetti assicurandone la coerenza:
•
apre alla cooperazione nuovi settori di attività:
• esprime solennemente
la posizione comune nei problemi relativi alle relazioni esterne.
2. 1.3. Quando il Consiglio europeo agisce nelle materie di competenza
delle Comunità europee, opera quale Consiglio ai sensi dei trattati.
2. 1.1 Il Consiglio europeo presenterà al Parlamento europeo una
relazione a seguito di ogni riunione. Tale relazione sarà presentata
almeno una volta per presidenza dal Presidente del Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo presenterà altresì al Parlamento europeo una
relazione scritta annua relativa ai progressi realizzati sulla via dell’Unione
europea. Nelle discussioni cui tali relazioni daranno luogo il Consiglio
europeo sarà normalmente rappresentato dal suo presidente o da uno dei
suoi membri.
2.2. Il Consiglio e i suoi membri
2.2.1. La coerenza e la continuità dei lavori necessari alla prosecuzione
della costruzione dell’Unione europea nonché la preparazione delle
riunioni del Consiglio europeo rientrano nella responsabilità del
Consiglio (affari generali) e dei suoi membri. Per ravvicinare l’apparato
istituzionale della Comunità e quello della cooperazione politica, il
Consiglio tratta le materie che ad esso competono in virtù dei trattati
secondo le procedure previste da questi ed i suoi membri tratteranno
altresì, secondo le procedure appropriate, qualsiasi altra materia dell’Unione
europea, in particolare le materie che riguardano la cooperazione
politica.Gli Stati membri si fanno rappresentare conformemente alle
rispettive disposizioni costituzionali.
2.2.2. L’applicazione delle procedure di decisione previste dai
trattati di Parigi e di Roma ha un’importanza decisiva per migliorare la
capacità di agire delle Comunità europee.
In sede di Consiglio si coglierà ogni possibilità suscettibile di
facilitare il raggiungimento della decisione, ivi compreso. nei casi in
cui è richiesta l’unanimità, il ricorso all’astensione.
2.2.3. Per promuovere l’obiettivo di una Europa che si esprime all’unisono
e agisce in comune nei settore della politica estera, i governi degli
Stati membri si sforzano continuamente di aumentare l’efficacia della
cooperazione politica e cercano in particolare di facilitare il processo
decisionale per giungere più rapidamente a posizioni comuni.Essi hanno
recentemente adottato nuove disposizioni con il rapporto di Londra del 13
ottobre 1981. In base all’esperienza, essi proseguiranno su questa
strada, in particolare mediante:
• il potenziamento delle attribuzioni della Presidenza in materia di
iniziativa, di coordinamento e di rappresentanza nei confronti dei paesi
terzi;
• l’appropriato rafforzamento del sostegno operativo accordato
alle presidenze successive, adeguato ai crescenti compiti che debbono
assolvere.
2.3. Il Parlamento europeo
2.3. 1. L’Assemblea selle Comunità europee svolge una funzione
essenziale nello sviluppo dell’Unione europea.
2.3.2. Il Parlamento europeo discute su tutte le materie di competenza
dell’Unione europea, compresa la cooperazione politica europea. Per le
materie di competenza delle Comunità europee, esso delibera conformemente
alle disposizioni e secondo le procedure stabilite nei trattati che
istituiscono le Comunità europee e negli accordi che li completano.
2.3.3. Oltre alle procedure di consultazione contemplate dai trattati,
il Consiglio, i suoi membri e la Commissione. secondo le rispettive
competenze, risponderanno:
— alle interrogazioni orali e scritte del Parlamento.
— alle
risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza e di portata
generale, su cui il Parlamento chiede le loro osservazioni.
2.3.4. La presidenza si rivolge al Parlamento europeo all’inizio del suo
periodo di esercizio e presenta il suo programma. Alla fine del suo
periodo di esercizio essa presenta al Parlamento europeo una relazione sui
progressi realizzati.La presidenza informa regolarmente il Parlamento
europeo, per il tramite della commissione politica, sui temi di politica
estera esaminati nel contesto della cooperazione politica europea.
La presidenza rivolge, una volta all’anno, una comunicazione al
Parlamento europeo in seduta plenaria sui progressi nel settore della
cooperazione politica.
2.3.5. Prima della designazione del presidente della Commissione, il
presidente dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sente l’opinione
dell’ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo.Dopo la
nomina dei membri della Commissione da parte dei governi degli Stati
membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo il suo programma per
un dibattito e un voto su tale programma.
2.3.6 Il Consiglio terrà dei colloqui con il Parlamento europeo e con la
Commissione al fine di migliorare, nel quadro di un nuovo accordo, la
concertazione ai sensi della dichiarazione comune del 4 marzo 1975 e di
ampliarla.
2.3.7. oltre alle consultazioni previste dai trattati in merito a taluni
accordi internazionali, il parere del Parlamento europeo viene chiesto:
• prima della conclusione di altri accordi internazionali d’importanza
rilevante conclusi dalla Comunità,
• prima dell’adesione di uno Stato
alla Comunità europea.
Le procedure esistenti per l’informazione riservata e ufficiosa del
Parlamento europeo in merito all’andamento dei negoziati sono estese,
tenendo conto dell’urgenza, a tutti gli accordi internazionali di
importanza rilevante conclusi dalle Comunità.
2.4. La Commissione
I capi di Stato o di governo sottolineano la particolare importanza della
Commissione come custode dei trattati di Parigi e di Roma e forza
animatrice del processo di integrazione europea. Essi confermano la
convenienza di un più frequente ricorso, nel quadro dei trattati, alla
delega di competenze alla Commissione. Oltre ai suoi compiti e poteri che
le derivano dai trattati stessi, essa è pienamente associata ai lavori
attinenti alla Cooperazione politica europea ed a eventuali altre
attività nell’ambito dell’Unione europea.
2.5. La Corte di giustizia
Nel processo verso l’Unione europea, un ruolo fondamentale spetta alla
Corte di giustizia delle Comunità europee, che garantisce l’osservanza
e l’evoluzione del diritto comunitario. Tenendo conto delle disposizioni
costituzionali dei rispettivi Stati, i capi di Stato o di governo
convengono di prevedere, caso per caso, l’inserimento, all’occorrenza,
nelle convenzioni internazionali tra gli Stati membri di una clausola
che attribuisca alla Corte di giustizia una opportuna competenza in
materia di interpretazione dei testi.
3. Campo d’azione
3.1. Comunità europee
I capi di Stato o di governo, nell’intento di dare nuovo impulso, su un
ampio fronte, allo sviluppo di politiche comunitarie, sottolineano l’importanza
delle seguenti politiche.
3.1.1. Strategia economica globale nella Comunità per lottare contro la
disoccupazione e l’inflazione e per favorire la convergenza dei livelli
di sviluppo economico dei paesi membri. Deve essere data la priorità
all’incentivazione dell’investimento produttivo e al miglioramento
della concorrenzialità in modo da creare posti di lavoro stabili, da
suscitare una crescita economica sostenuta e da ridurre la disoccupazione.
In tale contesto, sia a livello comunitario che a livello nazionale deve
essere intrapresa un’azione efficace nel settore sociale per ridurre la
disoccupazione, in particolare con un’azione specifica a favore dei
giovani, nonché con una migliore armonizzazione dei regimi di sicurezza
sociale.
3.1.2. Un più efficace coordinamento delle politiche economiche nazionali
necessario per conseguire gli obiettivi generali della Comunità,
affinché i principali obiettivi economici e settoriali degli Stati membri
siano compatibili con il mantenimento e il rafforzamento della Comunità
nonché con l’obiettivo del consolidamento del Sistema monetario
europeo.
3.1.3. Rafforzamento del Sistema monetario europeo, che contribuisce al
consolidamento di una zona di stabilità monetaria in Europa e alla
creazione di un ambiente economico internazionale più stabile, in
quanto elemento chiave di progresso verso l’Unione economica e
monetaria e la creazione di un Fondo monetario europeo.
3.1.4. Definizione di strumenti e di meccanismi Comunitari che
consentano di svolgere un’azione conforme alla situazione e alle
esigenze specifiche degli Stati membri meno prosperi, cercando di trovare
una soluzione ai loro problemi strutturali per assicurare lo sviluppo
armonioso della Comunità.
3.1.5. Data l’importanza delle relazioni esterne della Comunità,
potenziamento della politica commerciale comune e sviluppo della sua
politica economica esterna sulla base di posizioni comuni; la Comunità
concretizzerà in tal modo la sua particolare responsabilità in quanto
partner principale negli scambi mondiali, nonché il suo impegno a
favore di un sistema di scambi libero ed aperto.
In tale contesto, è necessario migliorare e coordinare le politiche
nazionali e comunitarie di cooperazione allo sviluppo, per meglio
rispondere alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e all’interdipendenza
esistente tra l’Europa e tali paesi. nonché per rafforzare il ruolo d’incentivazione
dell’Europa nelle relazioni tra i paesi industrializzati e i paesi in
via di sviluppo.
3.1.6. Realizzazione completa del mercato interno in conformità dei
trattati, in particolare soppressione degli ostacoli che ancora
ritardano la libera circolazione delle merci. dei capitali e dei servizi
nonché prosecuzione dello sviluppo di una politica comune dei trasporti.
3.1.7. Prosecuzione dello sviluppo della politica agricola comune in
armonia con le altre politiche, rispettandone gli obiettivi stabiliti
nel trattato e i principi d’unità del mercato, della preferenza
comunitaria e della solidarietà finanziaria, e tenendo conto della
necessità di assicurare agli agricoltori un livello di vita equo e di
raggiungere. in determinati settori, un migliore equilibrio di mercato.
Maritano un’attenzione particolare i problemi delle regioni agricole
sfavorite, comprese talune regioni mediterranee il cui sviluppo dipende
largamente dall’agricoltura.
3.1.8. Sviluppo di una strategia industriale a livello comunitario per
potenziare l’industria, renderla concorrenziale e creare in Europa
posti di lavoro produttivi, segnatamente incoraggiando investimento e
innovazione. Per dare alla Comunità i mezzi di un potente sviluppo a
lungo termine sarà rinforzata, con la realizzazione di progetti di
interesse comune, la cooperazione tra imprese nelle tecnologie di
punta.Gli sforzi compiuti dall’industria e dai Governi nei settori
dell’energia e della ricerca saranno completati da un coordinamento e da
azioni appropriate a livello comunitario.
3.1.9. Sviluppo di politiche regionale e sociale delle Comunità, che
comporta in particolare un trasferimento di risorse verso le regioni meno
ricche, affinché tutti gli strumenti e le politiche comunitarie possano
svolgere completamente il loro ruolo e favorire la convergenza e uno
sviluppo equilibrato.
3.2. Politica estera
Per far fronte ai problemi crescenti della politica internazionale, il
necessario potenziamento della cooperazione politica europea deve essere
in particolare assicurato mediante le seguenti disposizioni:
• approfondimento delle consultazioni per rendere possibile, in tempo
utile, azioni comuni in relazione a tutti i problemi rilevanti di politica
estera, che presentino un interesse per i Dieci nel loro insieme;
• per
ciascuno di tali problemi, consultazione degli altri Stati membri prima di
stabilire posizioni definitive. I capi di Stato o di governo
sottolineano il loro impegno a far sì che ogni Stato membro, nell’assumere
posizioni o nell’adottare azioni nazionali, tenga pienamente conto
delle posizioni degli altri partner e attribuisca la giusta importanza
all’adozione di posizioni comuni europee e alla loro attuazione;
•
sviluppo ed estensione della prassi secondo la quale le opinioni dei Dieci
sono definite e consolidate sotto forma di posizioni comuni, che
rappresentano allora un punto centrale di riferimento per le politiche
degli Stati membri;
• sviluppo progressivo e definizione di principi e di
obiettivi comuni, nonché identificazione di interessi comuni per
accrescere le possibilità dì azione congiunta nel settore della politica
estera;
• coordinamento delle posizioni degli Stati membri sugli aspetti
politici ed economici della sicurezza,
• aumento dei contatti con i paesi
terzi per attribuire maggior peso ai Dieci in quanto interlocutore nel
settore della politica estera;
• cooperazione più stretta sul piano
diplomatico e amministrativo tra i rappresentanti dei Dieci nei paesi
terzi:
• ricerca di posizioni comuni in occasione di conferenze
internazionali importanti cui partecipino uno o più dei Dieci e al cui
ordine del giorno figurino problemi trattati nell’ambito della
cooperazione politica;
• maggiore considerazione per il contributo che il Parlamento europeo apporta all’elaborazione di una
politica estera
coordinata dei Dieci.
3.3. Cooperazione culturale
In modo complementare rispetto all’azione della Comunità, e pur
sottolineando che, data l’appartenenza dei loro Stati al Consiglio d’Europa,
essi mantengono il loro fermo appoggio e la loro partecipazione alle
attività culturali di quest’ultimo, i capi di Stato o di governo
convengono di promuovere, incoraggiare o agevolare quanto segue, tenendo
conto delle rispettive disposizioni costituzionali:
• sviluppo delle
attività della Fondazione europea e dell’Istituto universitario europeo
di Firenze;
• più stretta collaborazione tra gli istituti di
insegnamento superiore, anche per quanto riguarda gli scambi di
professori e di studenti:
• intensificazione del reciproco scambio di
esperienze, in particolare tra i giovani, e potenziamento
dell'insegnamento delle lingue degli Stati membri della Comunità
•
migliore conoscenza degli altri Stati membri della
Comunità e maggiore informazione sulla storia e la cultura europea per
promuovere una coscienza europea;
• esame dell’opportunità di
intraprendere un’azione comune per tutelare, valorizzare e salvaguardare
il patrimonio culturale:
• esame della possibilità di promuovere
attività comuni nei settori della promozione culturale, in particolare per quanto riguarda i mezzi audiovisivi;
• maggiori
contatti tra scrittori e creatori degli Stati membri e maggiore diffusione
delle loro opere sia nella Comunità che all'esterno:
• coordinamento
più stretto dell’attività culturale nei paesi terzi nell'ambito della
cooperazione politica.
3.4. Riavvicinamento delle legislazioni
3.4.1. il riavvicinamento delle legislazioni nell’ambito delle
competenze delle Comunità europee continuerà ad essere perseguito ed
intensificato utilizzando in modo efficace gli strumenti di azione
previsti dai trattati A tale riguardo dovrà essere accordata una
particolare attenzione a un più intenso ravvicinamento nei settori
della proprietà commerciale e industriale, della tutela dei consumatori
e, nella misura necessaria, del diritto delle società.
3.4.2. In modo complementare rispetto al ravvicinamento delle
legislazioni nell’ambito delle Comunità europee e tenendo pienamente
conto, in particolare, dei lavori del Consiglio d’Europa, gli Stati
membri cercheranno di ravvicinare altri settori della loro legislazione
ricorrendo agli strumenti appropriati, comprese convenzioni
internazionali. Uno sforzo particolare sarà compiuto per attuare o
completare al più presto le convenzioni internazionali già negoziate
tra gli Stati membri nel contesto comunitario, in particolare quelle
previste dai trattati.
3.4.3. Tra i nuovi compiti che possono servire a realizzare l’Unione
europea occorre tener presenti in particolare i seguenti:
• la creazione degli strumenti giuridici atti a rafforzare, in
particolare in materia civile e commerciale, la cooperazione tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri e a rendere in tal modo più
efficace e meno gravosa l’amministrazione della giustizia;
• la
cooperazione nel settore della repressione delle infrazioni del diritto
comunitario;
• l’identificazione dei settori del diritto penale e della procedura in cui una cooperazione tra Stati membri
potrebbe essere auspicabile.
4. Disposizioni finali
4.1. I capi di Stato o di governo sottolineano la correlazione esistente
tra l’appartenenza alle Comunità europee e la partecipazione alle
attività descritte qui sopra.
4.2. L’Unione europea si realizza approfondendo ed estendendo il campo
di applicazione delle attività europee per coprire in modo coerente,
benché su basi giuridiche diverse, una parte sempre maggiore delle
relazioni tra gli Stati membri e delle loro relazioni esterne.
4.3. I capi di Stato o di governo sottoporranno la presente
Dichiarazione ad una revisione generale quando i progressi realizzati nell’unificazione
europea lo giustificheranno e al più tardi cinque anni dopo la firma
della Dichiarazione.Alla luce dei risultati di questa revisione essi
decideranno in merito all’incorporazione dei progressi realizzati in
un trattato sull’Unione europea. A questo riguardo sarà richiesto il
parere del Parlamento europeo.
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